SEPARAZIONE
- Separazione consensuale: la separazione è consensuale quando sono i coniugi a ad accordarsi, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale). A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale ha indiscussi vantaggi: è infatti possibile regolamentare questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, regolamentare l’uso della casa delle vacanze ecc. Inoltre, una volta depositato l’accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l’omologa della separazione.
- Separazione giudiziale: quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale. In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.
- Modifica condizioni di separazione. Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.
- Assegnazione della casa coniugale. È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate. Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.
- Mantenimento dei figli. In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
- Mantenimento del coniuge. Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al coniuge “non colpevole” della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell’altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- Separazioni internazionali. È la separazione che interessa le coppie di nazionalità diverse e coppie miste o, comunque sia, che interviene tra coniugi che hanno la stessa cittadinanza ma risiedono all’estero o hanno intenzione di trasferirvisi.
- Pensione di reversibilità. È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento.
- Rilascio e revoca passaporto del coniuge. Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione sostituiva dell’assenso dell’altro genitore. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
- Separazione con negoziazione assistita. È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
DIVORZIO
- Divorzio congiunto. Quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
- Divorzio contenzioso. Quando non sia stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
- Modifica delle condizioni di divorzio. Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
- Divorzio con negoziazione assistita. È il divorzio concluso tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
- Mantenimento dei figli. Il giudice dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità – redditi e/o patrimonio – al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
- Assegno divorzile. L’assegno divorzile è una contribuzione economica di natura perequativa, compensativa ed assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, sarà versata periodicamente all’ex coniuge.
- Accordi una tantum. In sede di divorzio la legge dà la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
- Utilizzo del cognome del marito. Con la pronuncia di divorzio la “ex” moglie perde il diritto di utilizzare il cognome maritale. È possibile però chiedere al giudice incaricato di pronunciarsi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio – in casi specifici – l’autorizzazione a continuare ad utilizzare il cognome dell’ex marito.
- Divorzio immediato, senza separazione. Grazie a un regolamento europeo è possibile, in presenza di determinati requisiti, applicare la legge di un altro stato CE e chiedere il divorzio senza passare per la separazione.
- Pensione di reversibilità. È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata all’ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento.
- Diritto al TFR. È il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, a ottenere una percentuale, dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge.
- Rilascio e revoca passaporto dell’ex coniuge. Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare. Inoltre, il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
CONVIVENZA
- Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi. Il parziale riconoscimento giuridico attribuito alla famiglia di fatto.
- Ordine di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente: provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro” per impedire il protrarsi di atteggiamenti violenti in ambito domestico.
- Contratti di convivenza: di accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l’assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi.
- Trust: ha lo scopo di blindare un patrimonio per scopi precisi, anche a tutela dei conviventi.
- Diritti successori: diritti che l’ordinamento riserva al convivente more uxorio in caso di premorienza dell’altro.
- Mobbing: il mobbing familiare si sostanzia in ripetute condotte irriguardose assunte da parte del convivente nei confronti dell’altro, fino a farle sfociare in atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, spesso anche pubblici.
- Stalking: lo stalking familiare si sostanzia in un comportamento assillante e invasivo della vita del partner, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti che ne condizionano negativamente la vita quotidiana.
- Rilascio e revoca passaporto dell’ex convivente: nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione sostituiva del mancato assenso dell’altro genitore. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
FILIAZIONE
- Affidamento e collocamento figli minori: quando i genitori si separano, siano essi coniugati o conviventi, i figli potranno essere affidati congiuntamente a entrambi o, in caso di grave pregiudizio del minore, a uno di essi e saranno collocati presso il genitore più in grado a soddisfare le loro esigenze quotidiane.
- Protezione e tutela del minore: nelle situazioni di particolare conflittualità tra i genitori, è opportuno agire con la massima tempestività e in stretta collaborazione con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria al fine di garantire il primario interesse del minore.
- Donazione a minori: è possibile, purché sia valutata corrispondente all’interesse del minore e autorizzata dal giudice tutelare.
- Eredità a favore dei minori: nell’ipotesi in cui beneficiario di un’eredità sia un soggetto minore, la procedura che regola la materia è particolare: saranno infatti i genitori ad accettare l’eredità, con beneficio d’inventario, in nome e per conto del minore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Pensione di reversibilità: è la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata ai figli minori, universitari, inabili superstiti.
- Regolamentazione del diritto di espatrio del minore: per legge tutti i minori devono avere un proprio documento individuale e non possono più essere iscritti su quelli del padre e della madre. Il genitore (coniugato/convivente o separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve naturalmente avere l’assenso dell’altro genitore; in mancanza, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere il nulla osta.
- Limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale: il giudice può pronunciare la limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale, se il genitore trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
- Tutela frequentazione minori con i nonni e gli zii: il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale.
- Rappresentanza e amministrazione beni dei minori: la rappresentanza legale del minore e l’amministrazione dei suoi beni è, di norma, affidata ai genitori oppure ad uno solo se l’altro è deceduto o ha un impedimento definitivo o temporaneo (lontananza, incapacità, decadenza dalla responsabilità genitoriale). In caso di genitori incapaci o di minori orfani tale potere spetta al tutore nominato dal Tribunale.
- Cura dei beni del minore: i genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del proprio figlio; non possono, però, compiere atti di straordinaria amministrazione se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore.
- Tutela minori orfani: quando un minore rimane orfano, l’autorità giudiziaria nomina un tutore che potrà essere quello già designato dal genitore o, in assenza individuato tra gli ascendenti e gli altri parenti o affini del minore.
- Cambiamento del cognome: il genitore, o chi eserciti la responsabilità genitoriale sui minori cui si intenda cambiare o aggiungere un altro nome e/o cognome, devono presentare istanza al prefetto.
- Aggiunta del cognome materno al cognome paterno: chiunque può chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. In caso di mancato assenso da parte del padre all’aggiunta del cognome materno al figlio, sarà necessario rivolgersi al Prefetto. Il figlio nato fuori del matrimonio assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
- Tutela dell’immagine e della riservatezza dei minori: la persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile; a maggior ragione, quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e, pertanto, si impongono maggiori limiti e cautele. La regola generale stabilita dalla legge sul diritto d’autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
- Riconoscimento dei figli: quando un bambino nasce da genitori non sposati, il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Il genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita potrà farlo successivamente previo consenso dell’altro genitore o, in assenza, giudizialmente.
- Disconoscimento dei figli: l’azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal padre, dalla madre e dal figlio nel rispetto dei termini di prescrizione.
- Sottrazione internazionale di minori: si tratta dell’illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno stato diverso da quello nel quale il minore aveva la propria residenza abituale, senza il consenso dell’altro.
ADOZIONI
- Adozione del minore: è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono.
- Adozione internazionale: è l’adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un paese estero.
- Adozione del maggiorenne: è uno strumento che mira essenzialmente a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio e il nome della famiglia.
- Adozione da parte del single: nell’ordinamento italiano è consentito, solo in casi particolari e al ricorrere di determinati presupposti.
TUTELA DEL PATRIMONIO
- Trust
- Fondo patrimoniale
- Recupero crediti
- Divisione dei patrimoni
- Impresa familiare
- Sequestri in Italia e all’estero
- Patto di famiglia
- Vincolo di destinazione
- Negozio fiduciario
SUCCESSIONI E DONAZIONI
- Testamento olografo
È quello scritto, datato e sottoscritto per intero e di pugno dal testatore. - Testamento pubblico
È quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni. - Testamento segreto
È sottoscritto dal testatore (scritto da lui stesso, da un terzo o con strumenti meccanici) e poi consegnato al notaio, che ne attesta la consegna e l’attribuzione al testatore. - Testamento digitale
Si riferisce al “destino” dei nostri dati caricati sul web (posta elettronica, social network, ecc.) - Accettazione di eredità
È una dichiarazione di volontà unilaterale di volontà con il quale il chiamato si trasforma in erede. - Eredi necessari
Sono i soggetti legati al de cuius da vincoli di parentela o coniugio, ai quali è necessariamente destinata una parte del patrimonio del defunto detta “quota di legittima”; - Trust
Ha lo scopo di segregare un patrimonio per scopi precisi anche a tutela di soggetti determinati. - Azioni giudiziarie a tutela dell’erede legittimo
Si tratta di quelle azioni volte a far conseguire, ai legittimari, la quota di eredità lesa. - Donazioni tra coniugi
In passato la legge vietava le donazioni tra coniugi, ma la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva la loro inammissibilità e ha, così, reso le donazioni tra coniugi pienamente valide ed efficaci. - Donazioni ai figli
È lo strumento con il quale un genitore può anticipare al proprio figlio una parte della futura successione. - Donazione in vista di un futuro matrimonio
È quella fatta in funzione di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri soggetti in favore di uno o di entrambi gli sposi. Tale donazione non ha efficacia se non si verifica la condizione della successiva celebrazione del matrimonio. - Donazioni indirette
Si tratta di atti che producono i medesimi effetti economici della donazione diretta, pur non seguendo uno schema tipico. - Donazioni con diritto di usufrutto
Il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) di un bene, riservandosi su questo un diritto “limitato”, quale è il diritto di usufrutto. - Revoca della donazione
Nei casi di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli, la donazione – purché non rimuneratoria o obnuziale – può essere revocata.
TUTELA DELLA PERSONA
- Tutela della Privacy/Riservatezza: diritto di tenere segreti i dati sensibili e informazioni personali e della propria vita privata e comporta che tali informazioni non siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato.
- Tutela dell’immagine: si intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il suo consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge. La regola generale stabilita dalla legge sul diritto d’autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941). Tale regola subisce un’eccezione nel momento in cui la pubblicazione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta o quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico.
- Tutela del nome: il diritto al nome rientra tra i diritti della personalità, e come tale è tutelato dall’ordinamento, anche a livello costituzionale dall’ art. 2 Cost. Ogni persona ha quindi diritto persona a usare il proprio nome come segno distintivo di sé.
- Tutela della reputazione: è prevista l’azione sia penale sia civile nei confronti di chi violi la dignità e la considerazione sociale di un individuo.
- Nomina e controllo amministratore di sostegno: strumento giuridico di protezione finalizzato a tutelare chiunque sia affetto da menomazione psicofisica o che si trovi in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia.
- Tutela e curatela: assistenza giuridica, prescritte dalla legge in favore di soggetti privi di capacità di agire o titolari di una capacità d’agire limitata.
- Risarcimento danni per lesione dei diritti della persona: in caso di violazione di diritti della persona è possibile ottenere il risarcimento dei danni provocati, siano essi di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale.
- Cambiamento di sesso
- Aggiunta/modifica nome e cognome
- Acquisizione diritto cittadinanza
RISARCIMENTO DEL DANNO
- Danno patrimoniale
- Danno non patrimoniale
- Danno biologico
- Danno alla vita sessuale
- Danno alla vita di relazione
- Danno esistenziale
- Danno alla reputazione
- Danno all’immagine
- Danno all’identità personale
- Danno alla riservatezza
- Responsabilità medica
DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Sottrazione di minorenni
- Sottrazione di persone incapaci
- Sottrazione e trattenimento di minore all’estero
- Abuso dei mezzi di correzione
- Bigamia
- Induzione al matrimonio mediante inganno
- Incesto
- Alterazione di stato
- Occultamento di stato di un figlio
- Stalking